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Statuto
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TITOLO 1 -
Denominazione
- Sede - Scopo
Art. 1 -
Denominazione e sede
Art. 2 - Scopo
TITOLO 2
-
Imprese ed Enti Associati
Art. 3 -
Adesioni
Art. 4 -
Obblighi degli Associati
Art. 5 -
Sanzioni
Art. 6 -
Cessazione dell'iscrizione
TITOLO 3 -
Organi
Confservizi Sardegna
Art. 7 -
Organi dell'Associazione
Art. 8 -
Assemblea
Art. 9 -
Convocazione dell'Assemblea
Art. 10 -
Validità dell'Assemblea
Art. 11 -
Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea
Art. 12 -
Attribuzioni dell'Assemblea
Art. 13 -
Giunta Esecutiva
Art. 14 -
Attribuzioni della Giunta Esecutiva
Art. 15 -
Presidente e Vice Presidente
Art. 16 -
Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 17 - Il
Tesoriere
Art. 18 - Il
Direttore Generale
Art. 19 -
Comitato Tecnico-Scientifico
TITOLO 4 -
Patrimonio,
Bilancio e Conto Consuntivo
Art. 20 -
Patrimonio
Art. 21 -
Gestione economica e finanziaria
Art. 22 -
Bilancio Preventivo e Conto
Consuntivo
TITOLO 5 -
Modificazione
dello statuto e scioglimento dell'associazione
Art. 23 -
Modificazioni Statutarie
Art. 24 -
Scioglimento della Associazione
TITOLO 1 – Denominazione – Sede – Scopo
Art. 1 – Denominazione e sede
A norma dell'articolo 36 del C.C. e sulla base dell'art. 23 dello Statuto Confederale, è costituita l'Associazione Sarda delle Imprese e degli Enti di Gestione dei servizi pubblici locali, con un ruolo di rappresentanza rivolta a tutti i servizi di interesse pubblico territoriale gestiti o gestibili in forma di Impresa.
L'Associazione Regionale è denominata "CONFSERVIZI - Sardegna" con sede in Cagliari.
L'Associazione Regionale CONFSERVIZI SARDEGNA è dotata d'autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, amministrativa e finanziaria e concorre a costituire la CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SERVIZI, in forma abbreviata CONFSERVIZI.
L'Associazione Regionale CONFSERVIZI Sardegna attua le proprie finalità statutarie in accordo e nel rispetto degli indirizzi politici ed il coordinamento della confederazione.
L'Associazione regionale CONFSERVIZI Sardegna può, per ragioni di opportunità organizzativa, coordinare, nelle forme e nei modi che non siano in contrasto con il presente Statuto, la propria attività con quella di altre Associazioni Regionali.
[ torna a inizio pagina ]Art. 2 – Scopo
L'Associazione Regionale CONFSERVIZI Sardegna, quale organismo associativo di primo livello, senza fine di lucro, persegue le seguenti finalità:
- agisce presso la Regione Sardegna e gli altri Enti di carattere regionale o articolazione di Enti Nazionali con particolare riferimento agli studi, alle proposte, alla pianificazione, alla legislazione, ai programmi di intervento e di finanziamento relativi ai servizi gestiti dalle stesse Imprese ed Enti associati;
- interviene presso tutti gli Enti ed organismi pubblici e privati che operano all'interno del territorio Regionale;
- promuove l'emanazione di norme legislative e regolamenti di competenza regionale riferentesi direttamente o indirettamente ai servizi pubblici locali e l'adeguamento di quelle vigenti;
- sviluppa i rapporti e le iniziative necessarie per l'elaborazione della strategia e delle politiche relative ai servizi pubblici locali coordinandosi allo scopo, con le Associazioni Regionali rappresentative degli Enti Locali, attraverso gli strumenti e le procedure più opportuni ed efficaci;
- intrattiene rapporti con le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni pubbliche e private su tutte le materie che interessano direttamente o indirettamente l'attività delle Imprese e degli Enti associati;
- collabora con la CONFSERVIZI e le Federazioni nazionali per l'assolvimento dei loro fini istituzionali con particolare riferimento a tutto ciò che ha attinenza alle problematiche di interesse regionale, formula proposte alla CONFSERVIZI ed alle Federazioni Nazionali su ogni altro problema di interesse generale per i Servizi Pubblici Locali;
- svolge opera di servizio e di supporto istituzionale, legale e normativo, tecnico ed economico-finanziario alle imprese associate e, a richiesta, agli Enti Locali per la gestione di servizi da loro gestiti direttamente;
- promuove, in accordo con la CONFSERVIZI e le Federazioni nazionali, la consultazione preventiva degli associati relativamente al rinnovo dei contratti nazionali di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti;
- assiste le imprese associate nell'applicazione coerente dei contratti e dell'attività sindacale aziendale; assiste gli associati in ogni loro attività ritenuta utile e confacente all'interesse dei servizi pubblici locali, escluse quelle istituzionalmente riservate alla Confederazione ed alle Federazioni Nazionali di categoria; in particolare, la stipula di contratti o accordi non demandati espressamente ai livelli regionali;
- coordina ogni attività utile ai propri Associati o agli Enti Locali, di natura legale, normativa, tecnica, scientifica, economica, finanziaria, fiscale;
- esplica eventuali compiti e funzioni ad essa delegate dalla CONFSERVIZI, dalle Federazioni Nazionali, dai singoli Enti o Aziende Associate.
- Può, per il raggiungimento dell'oggetto associativo, partecipare ad altre associazioni o società.
TITOLO 2 – Imprese ed Enti Associati
Art. 3 – Adesioni
A CONFSERVIZI – Sardegna possono aderire le imprese e gli Enti pubblici e privati che gestiscono servizi pubblici in Sardegna.
L'accoglimento delle domande di ammissione degli Enti e delle Imprese di proprietà e/o a partecipazione degli Enti locali a far parte della CONFSERVIZI – Sardegna è deliberata dalla Giunta della CONFSERVIZI – Sardegna con il parere favorevole di almeno 2/3 dei voti presenti.
L'adesione a CONFSERVIZI – Sardegna determina l'automatica adesione alle rispettive Federazioni di categoria e a CONFSERVIZI Nazionale.
La richiesta di eventuali deroghe, adeguatamente motivate, è avanzata dall'associazione regionale che delibera a maggioranza.
L'ammissione a far parte di CONFSERVIZI – Sardegna è deliberata dalla Giunta Esecutiva.
L'ammissione comporta, oltre all'assunzione degli obblighi di cui al successivo articolo 4), il versamento di una quota associativa determinata annualmente dagli organi statutari. Il contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non compensabile.
Le spese per la partecipazione alle attività dell'Associazione sono a carico dei rispettivi associati.
CONFSERVIZI – Sardegna – in accordo con le Federazioni Nazionali e CONFSERVIZI – definirà le proposte da sottoporre alla Assemblea dei propri aderenti in ordine alla politica di autofinanziamento ed alla suddivisione delle quote associative fra diversi livelli associativi.
Nella domanda di adesione deve essere dichiarata l'integrale accettazione delle norme contenute nel presente Statuto.
L'iscrizione decorre dal giorno di accettazione della domanda.
[ torna a inizio pagina ]Art. 4 – Obblighi degli Associati
L'adesione a CONFSERVIZI – Sardegna comporta l'accettazione del presente Statuto ed in particolare l'adempimento dei seguenti obblighi:
- l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione nei limiti delle loro attribuzioni;
- l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della stessa Associazione;
- la comunicazione di tutti i dati statistici e delle notizie che CONFSERVIZI – Sardegna, Federazione e CONFSERVIZI ritenessero utili ai fini del conseguimento dei loro scopi;
- la corresponsione del contributo annuo, determinato dalla Giunta secondo i criteri approvati dall'Assemblea;
- la corresponsione dei contributi straordinari eventualmente richiesti per intraprendere specifiche iniziative;
- l'adesione all'Associazione CONFSERVIZI – Sardegna va rinnovata di triennio in triennio e si ritiene tacitamente prorogata per un ulteriore triennio, quando non pervenga formale disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il primo semestre dell'ultimo anno del triennio.
Art 5 – Sanzioni
1. Gli associati che si rendano inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
- sospensione dal diritto di partecipare all'Assemblea dell'Associazione CONFSERVIZI – Sardegna;
- sospensione dal diritto alla prestazione istituzionale della Associazione;
2. Nel caso di ritardato pagamento dei contributi di cui all'art. 4) punto d), sono dovuti gli interessi legali nella misura di legge.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono obbligatoriamente applicate dall'Assemblea straordinaria convocata su proposta della Giunta Esecutiva, in relazione alla gravità dell'inadempimento.
[ torna a inizio pagina ]Art. 6 – Cessazione dell'iscrizione
L'iscrizione all'Associazione cessa:
- per dimissioni.
Le dimissioni devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di sei mesi prima della scadenza del triennio. - per recesso.
Il recesso è consentito alle Imprese ed agli Enti dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto dall'Assemblea di CONFSERVIZI – Sardegna.
Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie. - per decadenza.
La decadenza consegue allo scioglimento della impresa o dell'Ente aderente. - per esclusione.
La mancata osservanza degli obblighi statutari, o gravi motivi che ne rendano incompatibile l'appartenenza, possono comportare l'esclusione dall'Associazione.
L'esclusione è proposta dalla Giunta Esecutiva all'Assemblea convocata in via straordinaria ed è deliberata col voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, viste le controdeduzioni scritte richieste all'Associazione entro trenta giorni dalla contestazione formulata dal suo Presidente.
Contro l'esclusione è ammesso ricorso dall'Assemblea dell'Associazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.
Il ricorso ha effetto sospensivo.
TITOLO 3 – Organi CONFSERVIZI Sardegna
Art. 7 – Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le spese ed eventuali gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute e per lo svolgimento di missioni sono a carico dell'Associazione secondo criteri stabiliti dalla Giunta.
Le spese di viaggio e permanenza sostenute dagli Amministratori e dai Dirigenti o dipendenti delle imprese e degli Enti associati per la partecipazione a riunioni ed iniziative promosse da CONFSERVIZI – Sardegna sono a carico delle imprese e degli Enti di provenienza.
Degli organi di CONFSERVIZI – Sardegna possono far parte soltanto Amministratori di Imprese Associate.
La decadenza dall'incarico di Amministratore ricoperto presso l'impresa associata comporta l'automatica decadenza degli organi dell'Associazione.
Alla sostituzione dell'amministratore decaduto dalla carica, su proposta della Giunta Esecutiva, provvede l'Assemblea.
Gli organi dell'Associazione hanno durata di quattro anni.
[ torna a inizio pagina ]Art. 8 – Assemblea
L'Assemblea della CONFSERVIZI – Sardegna è costituita dalle Imprese ed Enti associati che possono delegare:
- i Presidenti, i rappresentanti legali ed i componenti dei Consigli di Amministrazione degli associati;
- gli Assessori, o loro delegati, delle Amministrazioni che gestiscono in economia i servizi;
Ai soci (siano essi Enti pubblici o aziende) sulla base della quota associativa versata è attribuito uno o più voti secondo la seguente tabella:
| Versamenti | Voti | N. massimo delegati | |||
| fino a € | 500,00 | 1 | 1 | ||
| da € | 500,01 | a € | 1.100,00 | 2 | 1 |
| da € | 1.100,01 | a € | 2.600,00 | 5 | 2 |
| da € | 2.600,01 | a € | 3.600,00 | 7 | 2 |
| da € | 3.600,01 | a € | 4.600,00 | 9 | 3 |
| da € | 4.600,01 | a € | 6.200,00 | 12 | 3 |
| da € | 6.200,01 | a € | 7.500,00 | 15 | 3 |
| da € | 7.500,01 | a € | 9.300,00 | 18 | 4 |
| da € | 9.300,01 | a € | 13.000,00 | 20 | 4 |
| da € | 13.000,01 | a € | 18.000,00 | 25 | 4 |
| da € | 18.000,01 | a € | 23.000,00 | 30 | 4 |
| oltre € | 23.000,00 | 35 | 4 | ||
Hanno diritto al voto gli associati in regola col versamento della quota associativa dovuta alla CONFSERVIZI - Sardegna.
Le spese per la partecipazione all'Assemblea sono a carico delle Imprese associate.
Ogni delegato ha facoltà di trasferire la propria delega, con i relativi voti, ad altro delegato della Regione; ciascun delegato non può ricevere più di due deleghe.
I componenti Sardi della Giunta Esecutiva e il Consiglio direttivo della CONFSERVIZI e delle Federazioni Nazionali, gli ex Presidenti di CONFSERVIZI – Sardegna, i componenti la Giunta Esecutiva ed i Sindaci Revisori in carica, se non costituenti l'Assemblea partecipano a questa senza diritto di voto.
All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, anche i Direttori ed i Dirigenti delle Imprese associate sulla base di criteri definiti congiuntamente dalla Giunta Esecutiva e dal Comitato Tecnico – Scientifico dei Direttori.
[ torna a inizio pagina ]Art. 9 – Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea per la nomina degli Organi Esecutivi dell'Associazione si riunisce, in via ordinaria ogni quattro anni e in via straordinaria, su conforme delibera della Giunta Esecutiva o quando ne sia fatta richiesta dai Presidenti le imprese e gli enti associati rappresentanti almeno un quarto dei voti Assembleari.
L'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci viene convocata una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura del conto consuntivo.
L'Assemblea è, inoltre, convocata di norma ogni 6 mesi per discutere e deliberare sulla politica e sulla attività di competenza dell'Associazione.
L'Assemblea di cui al primo comma del presente articolo è convocata dal Presidente dell'Associazione con lettera o fax, inviata agli enti ed alle imprese associate almeno 20 giorni prima, nella quale sono indicati luogo, giorno, ora dell'Assemblea ed argomenti all'ordine del giorno.
In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata anche telegraficamente o via fax, almeno dieci giorni prima, con l'osservanza delle modalità previste dal comma precedente.
L'Assemblea prevista dal comma 2 del presente articolo può essere invece convocata con le normali modalità di convocazione degli organi esecutivi.
[ torna a inizio pagina ]Art. 10 – Validità dell'Assemblea
L'Assemblea è validamente costituita quando i delegati presenti dispongono della maggioranza assoluta dei voti Assembleari.
Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea è legalmente costituita quando i delegati presenti dispongono di almeno un quarto dei voti Assembleari.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti rappresentati non computando gli astenuti.
Le deliberazioni concernenti:
- modifiche statutarie;
- scioglimento dell'Associazione
dovranno essere comunque prese a maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso delle imprese e degli enti associati nel primo caso; col voto favorevole dei tre quarti nel secondo caso.
Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea; le nomine dì persone possono avvenire a scrutinio segreto.
[ torna a inizio pagina ]Art. 11 – Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
L'Assemblea è aperta dal Presidente
dell'Associazione o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice
Presidente. L'Assemblea nomina: un Ufficio di Presidenza composto da un
Presidente e da un Segretario; una Commissione composta da due delegati
per la verifica delle deleghe; due scrutatori per il controllo delle
votazioni.
Dei lavori dell'Assemblea viene redatto verbale da parte del Segretario
dell'Assemblea.
Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea dovrà essere inviato in copia alle imprese ed agli enti associati alla CONFSERVIZI – Sardegna ed alle Federazioni nazionali.
[ torna a inizio pagina ]Art. 12 – Attribuzioni dell'Assemblea
L'Assemblea costituisce il massimo organo dell'Associazione; essa stabilisce le direttive e gli orientamenti per l'azione generale dell'Associazione.
In particolare, competono all'Assemblea:
- l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- la nomina del Presidente dell'Associazione;
- la nomina della Giunta Esecutiva;
- la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- la nomina dei Delegati all'Assemblea Nazionale della CONFSERVIZI;
- l'approvazione, su proposta della Giunta Esecutiva, di eventuali iniziative specifiche per la realizzazione delle quali sia richiesta una contribuzione straordinaria. Detta approvazione avverrà in sede di Assemblea Ordinaria;
- la determinazione dei contributi straordinari, eventualmente da richiedere per intraprendere iniziative specifiche;
- eventuali modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione, la conseguente nomina di tre liquidatori, la determinazione dei loro poteri e la destinazione delle attività nette patrimoniali.
Art. 13 – Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva di CONFSERVIZI – Sardegna è composta da 7 persone compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.
Alle riunioni di Giunta partecipano senza diritto di voto il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico.
La Giunta si riunisce ordinariamente una volta al mese, comunque ogni qualvolta lo decida il Presidente o lo richiedano almeno 3 dei suoi membri.
Delle riunioni di Giunta viene redatto un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
[ torna a inizio pagina ]Art. 14 – Attribuzioni della Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva:
- dà esecuzione, per quanto le compete, alle deliberazioni ed alle indicazioni dell'Assemblea;
- promuove ed approva attività di studio, di formazione e divulgazione di particolari aspetti della gestione pubblica nei campi economico, tecnico, legale, finanziario, sindacale, previdenziale e formativo, utilizzando all'uopo anche l'opera di persone od Enti particolarmente competenti nelle singole materie;
- dispone quanto altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
- fissa le modalità per la gestione economica – finanziaria;
- delibera l'eventuale assunzione ed il licenziamento del personale;
- predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nomina – fra i propri componenti e su proposta del presidente – il Vice Presidente, il Tesoriere ed i Coordinatori delle Commissioni di Lavoro;
- costituisce – su proposta dei rispettivi Coordinatori – le Commissioni di Lavoro, impegnando Amministratori e Dirigenti delle imprese e degli Enti associati;
- approva i Regolamenti per eventuali indennità di carica e/o per la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti gli organi dell'associazione e al Direttore Generale;
- nomina i rappresentanti della Associazione presso Enti, organizzazioni e società partecipate scegliendoli tra gli Amministratori ed i Dirigenti delle imprese e degli enti associati;
- nomina il Direttore Generale;
- assume, quando ricorrono gli estremi di urgenza, decisioni di competenza dell'Assemblea salvo ratifica della stessa;
- decide sulle domande di ammissione dei soci;
- riceve, valuta e delibera su iniziative specifiche da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- riceve, valuta e delibera su istanze presentate dalle Commissioni di Lavoro.
I Componenti la Giunta Esecutiva si intendono automaticamente decaduti dopo assenza ingiustificata tre riunioni consecutive.
[ torna a inizio pagina ]Art. 15 – Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza politico – sindacale e legale della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In particolare il Presidente:
- provvede l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva;
- prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
- esercita, in caso d'urgenza, i poteri della Giunta, salvo ratifica della stessa alla sua prima riunione utile.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente può affidare ai singoli componenti della Giunta Esecutiva incarichi che rientrino nelle proprie attribuzioni.
[ torna a inizio pagina ]Art. 16 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economico – finanziaria e presenta all'Assemblea la relazione annuale sul conto consuntivo.
Nella sua prima riunione, tra i propri componenti effettivi, nomina il Presidente del Collegio.
I Revisori dei Conti assistono senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea; il Presidente, senza diritto di voto, partecipa anche alle sedute della Giunta Esecutiva.
[ torna a inizio pagina ]Art. 17 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dalla Giunta Esecutiva tra i suoi componenti.
Egli, insieme al Direttore Generale ed agli uffici competenti, elabora le proposte di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre alla Giunta e all'Assemblea; sovrintende alla gestione finanziaria ed economica dell'Associazione nei limiti ed in conformità del bilancio di previsione.
[ torna a inizio pagina ]Art. 18 – Il Direttore Generale
Agli Uffici dell'Associazione è preposto un direttore generale nominato dalla Giunta Esecutiva.
Il direttore generale cura il buon andamento degli uffici, attua le decisioni emanate dagli organi associativi, funge da segretario nelle riunioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.
Egli ha la facoltà dì proporre alla Giunta Esecutiva ed al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statutari.
Tiene i contatti con le Commissioni di Lavoro, partecipa alle riunioni del Comitato Tecnico e Scientifico con funzioni di Segretario.
[ torna a inizio pagina ]Art. 19 – Comitato Tecnico - Scientifico
La Giunta Esecutiva, su proposta dei Direttori Generali delle imprese e degli enti associati nomina tra loro un Comitato Tecnico – Scientifico per l'approfondimento delle problematiche relative alla gestione dei servizi pubblici locali e per la predisposizione di studi e di proposte necessarie ad una efficace opera di direzione della Giunta e dell'Assemblea di CONFSERVIZI – Sardegna.
I Componenti di detto Comitato possono partecipare – senza diritto di voto – all'Assemblea dell'Associazione.
Il Comitato Tecnico – Scientifico è composto da 5 persone che, tra loro, nominano un Coordinatore.
Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente dell'Associazione e/o il Coordinatore della Commissione di Lavoro competente per l'argomento trattato.
[ torna a inizio pagina ]TITOLO 4 – Patrimonio, Bilancio e Conto Consuntivo
Art. 20 – Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione CONFSERVIZI – Sardegna è costituito:
- dalle quote di ammissione;
- dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- dagli investimenti mobiliari ed immobiliari.
Art. 21 – Gestione economica e finanziaria
Alle spese correnti per il normale svolgimento dell'attività associativa si provvede con le seguenti entrate:
- contributi annuali ordinari versati direttamente dagli Enti Associati alla CONFSERVIZI – Sardegna;
- contributi annuali ordinari e/o straordinari derivanti dalle quote associative degli enti soci versati alle federazioni ed alla CONFSERVIZI;
- avanzi della gestione annuale non trasferiti a patrimonio;
- eventuali contributi straordinari;
- proventi derivanti dall'attività di servizio o di consulenza prestati, anche ai sensi dell'art. 2, lett. g) del presente statuto.
L'esercizio annuale decorre dal 1 gennaio.
[ torna a inizio pagina ]Art. 22 – Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da sottoporsi all'esame ed alla approvazione dell'Assemblea, devono essere corredati dalle relazioni del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti, al quale il conto consuntivo sarà presentato almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
I documenti sopra indicati saranno rinviati alle imprese associate aderenti almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
[ torna a inizio pagina ]TITOLO 5 – Modificazione dello statuto e scioglimento dell'associazione
Art. 23 – Modificazioni Statutarie
Le modificazioni dello statuto dell'Associazione CONFSERVIZI – Sardegna, deliberate dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10, entreranno in vigore immediatamente.
Il Presidente dell'Associazione dovrà dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie alle imprese ed agli enti associati entro 15 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
[ torna a inizio pagina ]Art. 24 – Scioglimento della Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con l'osservanza delle norme previste dall'art. 12) comma i).
Dottor Gianfranco GIULIANI, notaio in Olbia, Atto registrato a Olbia l'8/10/2002 al n. 2832 Mod. 1.
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